La Circolare n. 9, del 21 aprile 2022, del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Articolo 54 del Codice del
Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai
Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di
verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS”, ha inteso fornire
puntuali indicazioni circa la natura della documentazione di cui il
Notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio minimo
degli enti già in possesso della personalità giuridica ai fini del
perfezionamento della loro iscrizione al RUNTS.
Il punto che a noi interessa è quello della validità temporale della
situazione patrimoniale sostitutiva della relazione giurata richiesta:
nella Circolare si fa infatti riferimento, quale data cui parametrare la
decorrenza dei 120 giorni antecedenti ai fini dell’aggiornamento, a
quella di presentazione dell’istanza, richiamandosi l’orientamento
espresso nella Massima n. 3 del 27 ottobre 2020 della Commissione Terzo
settore del Consiglio Notarile di Milano, nonché all’articolo 42 -bis,
comma 2 del Codice civile.
La conclusione suddetta, nel non riferirsi, come si crede più
correttamente, alla data di ricevimento della delibera, appare con tutta
probabilità frutto di un equivoco.
Detto momento non può che coincidere con quello in cui detta attività
di valutazione debba esplicarsi ai fini della richiesta di iscrizione o
meno al RUNTS: e dunque al momento in cui viene assunta la relativa
delibera, perché è da quell’istante che il Notaio deve interrogarsi e
rispondere al compito che è chiamato a svolgere.
È di tutta evidenza dunque che la Circolare richiamata, per i
puntuali richiami effettuati (anche i riferimenti compiuti alla Massima
n. 3 di Milano e all’art. 42 bis c.c. depongono in tal senso), oltre che
per le ragioni esposte, di funzionamento di sistema, intendesse più
propriamente riferirsi al momento di ricevimento dell’atto, e non a
quello della presentazione dell’istanza.