Nello
studio si esaminano le disposizioni del codice del terzo settore
relative al procedimento di iscrizione degli atti nel Registro unico
nazionale del terzo settore. In particolare si approfondisce il tema
della legittimazione alla attivazione del procedimento pubblicitario e
ci si sofferma sulla legittimazione del notaio alla richiesta di
iscrizione degli atti costitutivi e modificativi degli enti del terzo
settore. Per gli enti dotati di personalità giuridica l’art. 22 CTS
attribuisce espressamente al notaio il compito di chiedere l’iscrizione
dei relativi atti nel Runts, mentre per gli enti sprovvisti di
personalità giuridica l’art. 47 CTS riconosce tale legittimazione
all’attivazione del procedimento pubblicitario solamente al legale
rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente
eventualmente aderisca. Nello studio però si pone in evidenza la
particolare posizione del notaio rogante degli atti costitutivi e
modificativi di enti del terzo settore sprovvisti di personalità
giuridica e si precisa che, per le richieste di iscrizioni al Runts al
di fuori dei casi previsti dall’art. 22 CTS (ossia per l’iscrizione di
atti costitutivi e modificativi di ETS non personificati), il notaio è
comunque legittimato a richiedere l’iscrizione dell’atto da lui ricevuto
e non occorre esibire all’Ufficio del Runts apposito mandato al
pubblico ufficiale rogante.